A.GE.D.O. Associazione Genitori Di Omosessuali
Via Bezzecca 4 - 20135 Milano
Organizzazione di Volontariato - onlus
(atto n°. 39639 del 14.09.1999 Giunta Regionale Lombarda)
STATUTO
Esente imposta bollo e registro
ex art. 8 legge 266/91.
Scrittura Privata Registrata.
TITOLO I
NATURA E SCOPI DELL'A.GE.D.O.
Articolo 1 - E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro denominata A.GE.D.O. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa. L'A.GE.D.O. è costituita da genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali che si impegnano per l'affermazione dei loro diritti civili e per l'affermazione del diritto alla identità personale. La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato. L'Organizzazione ha sede in Milano, in Via Bezzecca 4 (codice fiscale 97128200157) svolge l'attività sul territorio della Regione Lombardia e potrà istituire Sedi, Sezioni Distaccate e Delegazioni Regionali e Provinciali sul territorio nazionale e all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Potrà aderire a, e potrà costituire essa stessa in qualità di partner altre Associazioni Internazionali. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dei confini del Comune di Milano per esigenze di carattere amministrativo.
Articolo 2 - L'Organizzazione - senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita degli aderenti - opera nei settori Assistenza Sociale, Formazione e Tutela dei Diritti Civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel presente articolo. Scopo dell'A.GE.D.O. è di dare aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio e sofferenza causata, all'interno e fuori della famiglia, dal rifiuto della persona omosessuale nella società. A.GE.D.O. effettua azione diretta nelle situazioni di emarginazione sociale. A.GE.D.O. intende offrirsi come interlocutore e punto di riferimento per lottare contro le discriminazioni, le ingiustizie, le intolleranze e ogni forma di razzismo cui sono soggette le persone omosessuali, affinché acquisiscano pari diritti, libertà e rispetto come ogni altra persona. Una delle modalità per raggiungere gli scopi prefissati è lo sviluppo delle tematiche di tutela dei diritti civili e la formazione del mondo degli educatori. A tal fine A.GE.D.O. ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare una nuova mentalità capace di accettare e dialogare con queste diversità.
Articolo 3 - L'A.GE.D.O. è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, è impegnata, in particolare, nel sensibilizzare e coinvolgere il mondo della scuola, del lavoro, le istituzioni militari, la famiglia; a istituire sedi permanenti e centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente statuto; a contribuire, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, a una corretta informazione ed igiene sessuale tra i giovani. L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4 - L'A.GE.D.O. è una organizzazione democratica, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta a tutti: singoli cittadini, uomini e donne, enti, associazioni e fondazioni, che condividano le finalità del presente statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO.
Articolo 5 - L'A.GE.D.O. è una Organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione; le Cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.
Articolo 6 - Possono aderire all'A.GE.D.O. singoli cittadini che si riconoscono nelle finalità dell'organizzazione: la domanda dell'aspirante socio è presentata al Consiglio Direttivo il quale decide con atto motivato; l'adesione comporta l'accettazione del presente statuto e l'adozione della tessera sociale dell'Organizzazione. I soci sono suddivisi in categorie quali: "Socio Ordinario", "Socio Sostenitore" e "Socio Benemerito", basate esclusivamente sulla tipologia di contributo economico erogato per il proprio tesseramento sulla base di importi proposti dal Consiglio Direttivo; tutti i soci, di qualsiasi categoria facenti parte, hanno identici diritti e doveri. Ciascun socio potrà recedere dall'Organizzazione senza alcun onere ed il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di socio cessa con la sua morte o in caso di mancato pagamento della quota sociale annuale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo. La violazione delle norme del presente statuto può essere motivo dell'esclusione dall'A.GE.D.O. del socio, con le modalità di cui all'articolo 13. L'A.GE.D.O. può affiliare altresì associazioni, enti e fondazioni che ne facciano richiesta scritta, nella quale si impegnano a rispettare e promuovere i principi e le finalità dell'A.GE.D.O., il presente statuto e i suoi regolamenti. L'affiliazione ad A.GE.D.O. consente di acquisire in uso il marchio registrato (depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano il 16.05.2002 con protocollo MI2002C4966) "A.GE.D.O.", attraverso l'adozione dell'acronimo A.GE.D.O. seguito dal nome della città che è sede legale dell'associazione affiliata. L'associazione affiliata si impegna ad utilizzare in ogni comunicazione interna ed esterna l'acronimo adottato. La revoca dell'affiliazione da parte dell'organo competente comporta l'immediata perdita del diritto all'uso del marchio "A.GE.D.O.".
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci e degli affiliati. I soci tesserati hanno diritto di: a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione; b) proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Organizzazione; c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi; d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto, e) alla formazione e all'aggiornamento annuale. Tutti i soci sono tenuti a: a) osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi; b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto; d) tenere un comportamento consono alle finalità statutarie; e) pagare la quota sociale annuale; f) prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute con le modalità deliberate dall'Assemblea. Diritti e doveri degli Affiliati. Gli Affiliati hanno diritto di: a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione; b) proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Organizzazione; c) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto. Tutti gli Affiliati sono tenuti a: a) osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi; b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto; d) tenere un comportamento consono alle finalità statutarie; e) pagare la quota sociale annuale.
Articolo 8 - L'Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
Articolo 9 - Sono organi dell'Organizzazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei conti; e) Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 - L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e il Presidente di ogni associazione o una persona da lui delegata. Le sue deliberazioni vincolano tutti gli aderenti, siano essi assenti o dissenzienti. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci; deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti, o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità (Art. 20 C.C.). L'Assemblea e il Consiglio Direttivo deliberano con voto palese. In caso di richiesta da parte di un socio, può essere votata l'opzione del voto segreto, che deve ottenere almeno 1/4 delle preferenze degli aventi diritto al voto.
Articolo 11 - L'Assemblea Ordinaria ha il compito di: a) discutere, definire e approvare il programma associativo; b) eleggere gli organi sociali ed i rappresentanti nelle istituzioni proposti dal Consiglio Direttivo; c) approvare la quota sociale proposta; d) approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari; e) deliberare in merito ai ricorsi dei soci esclusi e degli Affiliati per i quali si è resa necessaria l'espulsione; f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; g) approvare il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo; h) deliberare su tutto quanto le compete per legge e dal presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione, che si avvale di un segretario nominato dal Presidente stesso. Di ogni riunione viene redatto, a cura del segretario e controfirmato dal presidente, il verbale della riunione. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.
Articolo 12 - L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aderenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può essere convocata almeno dopo 1 ora, qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea Straordinaria delibera su: a) le modifiche dello statuto; b) lo scioglimento dell'Organizzazione; c) l'accettazione o ricusazione dell'istanza di affiliazione delle associazioni che ne abbiano fatto richiesta. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione dei beni che residuano dopo la liquidazione è necessaria la maggioranza di almeno 3/4 gli aderenti (Art. 21 C.C.). L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le questioni che non sono di competenza diretta dell'Assemblea Ordinaria, inclusa la delibera di affiliazione delle associazioni.
Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) applicare le decisioni dell'Assemblea; b) convocare l'Assemblea stabilendone norme di convocazione; c) elaborare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno; d) proporre rappresentanti negli organismi ed istituzioni; e) proporre il piano di formazione e aggiornamento; f) elaborare il regolamento, da sottoporre all'Assemblea; g) proporre la quota sociale; h) proporre la revoca della qualifica di socio e dell'affiliazione ad associazioni, enti e fondazioni, per i motivi di cui all'art. 6. Se ne darà notifica scritta al socio o all'associazione, i quali avranno tempo 60 gg. dalla notifica, per rivalersi della decisione presso il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio è composto da 3 a 7 aderenti l'Organizzazione; è presieduto dal presidente, che sarà coadiuvato da un segretario eletto dal Consiglio. Di ogni riunione verrà redatto il verbale, a cura del segretario e controfirmato dal Presidente, e conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali dell'Organizzazione ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, secondo le modalità dell'art. 12. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui un componente venga a decadere, il Consiglio chiamerà a sostituirlo il primo candidato non eletto all'ultima Assemblea, e ne darà comunicazione alla prima assemblea utile. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la riunione è valida in presenza di almeno la metà dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione non è valida, e dovrà essere riconvocata una nuova riunione. Entro 90 gg. dalla fine di ogni esercizio il Consiglio predispone il rendiconto, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (redatto secondo criteri previsti nella sezione IX - capo V - titolo V del libro V del C. C.) da sottoporre unitariamente con la relazione del collegio dei Revisori dei conti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, da convocarsi, entro il 30 aprile di ogni anno. I rappresetanti in organismi, istituzioni e delegazioni indicati all'Assemblea dal Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e potranno essere rieletti.
Articolo 14 - Il/la Presidente rappresenta l'unità dell'Organizzazione; oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per l'A.GE.D.O., assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. In caso di necessità e d'urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio, dandone comunicazione per la ratifica allo stesso, alla prima riunione successiva. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 15 - Il/la Segretario/a, oltre a collaborare con il/la presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo/la sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 16 - Strumenti di garanzia. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea straordinaria, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Organizzazione, la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle stesse. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci, ed elegge nel suo seno un/una presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo. Il bilancio è reso conoscibile a tutti i soci. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà. Il Collegio redige la Relazione di Accompagnamento al rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea straordinaria. E' l'organo di riferimento per la risoluzione di tutte le diatribe interne tra soci, tra organi dell'Organizzazione e tra organi ed affiliati. Ha il compito di vigilare sulla corrispondenza del comportamento degli aderenti ai canoni di dignità e moralità, nonché sull'osservanza degli obblighi nascenti dal presente statuto, dalle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Decide ex bono et aequo dopo aver ascoltato il socio, ed il lodo è inappellabile. E' composto da tre membri, e sono eleggibili anche non soci. Dura in carica cinque anni, ed elegge nel suo seno un presidente; i suoi componenti sono rieleggibili. Delle riunioni del Collegio e dei suoi provvedimenti dovrà essere redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo affinchè effettui le opportune annotazioni sul Libro Soci e lo conservi per gli atti dell'Organizzazione.
TITOLO IV
FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO.
Articolo 17 - L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento dell'attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi dei privati; c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera dal Consiglio Direttivo; f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali; h) ogni altra entrata destinata al raggiungimento delle finalità statutarie.
Articolo 18 - In caso di scioglimento dell'Organizzazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformità alla normativa vigente.
Articolo 19 - In ottemperanza al dettato della legge 675/96 sul Trattamento dei dati personali, nessun dato sensibile e nominativo di soci, sostenitori, volontari e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici anche quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
Articolo 20 - Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla normativa vigente.
Milano, 08 gennaio 2003.
Revisione dello statuto redatto in data 30.09.2002.
STATUTO APPROVATO CON MAGGIORANZA STATUTARIA.
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE LEGALE RAPPRESENTANTE
PAOLA DELL'ORTO